Art. 94
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IXCapo I

Art. 94

94 / 101
In vigore dal 1 gen 1987
Di norma è segretario del consorzio il segretario del comune in cui il consorzio ha sede. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di segretario dell'assemblea consorziale sono assolte dal membro più giovane dell'assemblea stessa. I contratti in forma pubblica amministrativa per le aziende consorziali sono rogati dal segretario del comune in cui il consorzio ha sede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-94