Art. 9
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 9

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In vigore dal 1 gen 1987
La volontà di avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente . Entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'ente concedente deve notificare al concessionario l'atto di preavviso a mezzo dell'ufficiale giudiziario o se il destinatario ha il domicilio nel comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del messo comunale. Il preavviso è valido anche se la deliberazione non e ancora esecutiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-9