Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo II
Art. 9
9 / 101In vigore dal 1 gen 1987
La volontà di avvalersi della facoltà di cui al precedente
articolo deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente .
Entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'ente
concedente deve notificare al concessionario l'atto di preavviso a mezzo dell'ufficiale giudiziario o se il destinatario ha il
domicilio nel comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del messo comunale.
Il preavviso è valido anche se la deliberazione non e ancora
esecutiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-9