Art. 87
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo VIII

Art. 87

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In vigore dal 1 gen 1987
Sono estese alle province, le disposizioni del presente regolamento, intendendosi sostituite alle espressioni: comune, consiglio comunale, consigliere comunale, sindaco, rispettivamente le espressioni: provincia, consiglio provinciale, consigliere provinciale, presidente della giunta provinciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-87