Art. 86
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo VII

Art. 86

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In vigore dal 1 gen 1987
Compiuta la gestione di liquidazione, i conti e tutti gli atti in genere dell'azienda vengono depositati e conservati nella segreteria comunale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-86