Art. 85
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo VII

Art. 85

85 / 101
In vigore dal 1 gen 1987
Quando il consiglio comunale delibera la soppressione del servizio, la liquidazione dell'azienda è affidata alla giunta municipale e compiuta entro il termine fissato dal predetto consiglio, salvo le proroghe eventualmente necessarie, che devono pure essere stabilite dal consiglio. La giunta municipale cura la gestione ordinaria dell'azienda senza imprendere alcuna nuova operazione; procede sollecitamente alla definizione degli affari pendenti e alla riscossione dei crediti liquidi; compie gli atti conservativi necessari e procede all'alienazione dei beni soggetti a facile deperimento. Forma lo stato attivo e passivo dell'azienda e un progetto generale di liquidazione che sottopone al consiglio comunale corredandolo di una relazione esplicativa. Il consiglio comunale con motivata deliberazione, presa con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, approva, ed occorrendo, modifica il progetto di liquidazione, stabilendo quali beni dell'azienda cessata debbano passare a far parte del patrimonio comunale e quali debbano essere alienati. La commissione amministratrice, nei limiti del piano approvato, ha facoltà di disporre pagamenti, concludere transazioni, procedere ad atti di liquidazione e promuovere giudizi, osservando le norme previste dal presente regolamento e dal regolamento speciale. Le variazioni al piano di liquidazione devono venire approvate secondo le norme stabilite per l'approvazione del piano stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-85