Art. 84
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo VII

Art. 84

84 / 101
In vigore dal 1 gen 1987
Quando il consiglio comunale delibera di appaltare il servizio o di gestirlo in economia deve stabilire se la gestione dell'azienda prima dell'appalto o prima dell'effettivo inizio dell'esercizio in economia, debba rimanere affidata alla commissione amministratrice o essere assunta dalla giunta municipale. Nel frattempo l'una o l'altra non possono imprendere alcuna nuova operazione, alienare beni stabili, macchine ed altri elementi di capitale fisso, contrarre obbligazioni eccedenti il normale esercizio dell'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-84