Art. 81
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 81

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In vigore dal 1 gen 1987
In caso di scioglimento del consiglio comunale il presidente della commissione amministratrice cessa dalle sue funzioni e cessa altresì di farne parte dal giorno in cui il commissario straordinario assume l'ufficio. Cessata la gestione commissariale, il presidente riprende le sue funzioni. Il commissario straordinario può delegare la presidenza della commissione amministratrice a persona ritenuta idonea. La scelta può anche cadere sullo stesso ex presidente della commissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-81