Art. 79
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 79

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In vigore dal 1 gen 1987
La giunta municipale, cui spetta assumere l'amministrazione dell'azienda a seguito dello scioglimento della commissione amministratrice deliberato dal consiglio comunale, può delegarne le funzioni esecutive ad uno dei suoi assessori. Per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione dell'azienda ai membri della giunta non spetta alcuna indennità. Solo all'assessore delegato per le funzioni esecutive compete un'indennità pari al 50% di quella stabilita per il presidente della commissione amministratrice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-79