Art. 76
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 76

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In vigore dal 1 gen 1987
Nei casi in cui le condizioni dell'azienda, pur dopo le iniziative o le misure adottate a termine del precedente siano tali che il servizio risulti passivo per il bilancio dell'ente locale ovvero proceda con gravi e persistenti irregolarità, il prefetto, dopo formale invito al consiglio comunale a provvedere entro un congruo termine, decreta lo scioglimento della commissione amministratrice e nomina un commissario per la temporanea amministrazione dell'azienda scegliendolo fra gli eleggibili a consiglieri comunali che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-amministrativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-76