Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo II
Art. 76
27 / 101In vigore dal 1 gen 1987
Nei casi in cui le condizioni dell'azienda, pur dopo le
iniziative o le misure adottate a termine del precedente
siano tali che il servizio risulti passivo per il bilancio
dell'ente locale ovvero proceda con gravi e persistenti
irregolarità, il prefetto, dopo formale invito al consiglio
comunale a provvedere entro un congruo termine, decreta lo
scioglimento della commissione amministratrice e nomina un
commissario per la temporanea amministrazione dell'azienda
scegliendolo fra gli eleggibili a consiglieri comunali che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-amministrativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-76