Art. 75
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 75

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In vigore dal 1 gen 1987
Qualora il consiglio comunale non possa, per il mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, deliberare sulla proposta di scioglimento ed occorra quindi una seconda convocazione, questa deve aver luogo non prima di otto e non dopo di quindici giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-75