Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo II
Art. 75
26 / 101In vigore dal 1 gen 1987
Qualora il consiglio comunale non possa, per il mancato
intervento dei due terzi dei consiglieri, deliberare sulla proposta di scioglimento ed occorra quindi una seconda convocazione, questa
deve aver luogo non prima di otto e non dopo di quindici giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-75