Art. 74
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 74

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In vigore dal 1 gen 1987
Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che la commissione amministratrice non ottemperi a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o dell'ente locale, un terzo dei consiglieri assegnati al comune può presentare al sindaco motivate proposte di convocazione del consiglio comunale per lo scioglimento della commissione amministratrice. La proposta è trasmessa dal comune alla commissione amministratrice perché deduca entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni il consiglio comunale delibera sulla proposta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-74