Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo V
Art. 70
78 / 101In vigore dal 1 gen 1987
Il regolamento speciale dell'azienda determina la natura ed il
limite massimo di valore delle spese che possono farsi in economia,
tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento
dell'azienda, l'urgente provvista di materie prime e materiali e le
riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.
All'effettuazione delle spese di cui al precedente comma provvede
il direttore sotto la propria responsabilità senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate dai precedenti articoli
del presente regolamento, ma nel rispetto delle norme e delle cautele all'uopo stabilite dal regolamento speciale.
Il regolamento speciale stabilisce anche il termine entro cui il direttore deve rendere periodicamente conto delle spese eseguite
con il sistema in economia, unitamente alla documentazione
giustificativa relativa. Tale termine non potrà in ogni caso superare i due mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-70