Art. 66
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IV

Art. 66

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In vigore dal 1 gen 1987
La stipulazione del contratto, se prevista, deve aver luogo entro il termine di trenta giorni dalla data di aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa alla ditta aggiudicataria. Per l'appalto-concorso e per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla ditta, rispettivamente, della scelta del progetto e dell'accettazione dell'offerta. Nel bando di gara o nella richiesta di offerta dovrà essere previsto che qualora la ditta non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, l'azienda ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento del deposito provvisorio e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione. Nel caso in cui l'azienda non provveda a stipulare il contratto nel termine fissato, la ditta può svincolarsi da ogni impegno, a mezzo di notifica all'azienda. I contratti sono stipulati dal rappresentante legale dell'azienda e ricevuti, qualora sia richiesta la forma pubblica, dal segretario comunale quale ufficiale rogante. I contratti possono anche stipularsi mediante scrittura privata, corrispondenza commerciale, dichiarazione di impegno apposta in calce al capitolato o per atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-66