Art. 65
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IV

Art. 65

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In vigore dal 1 gen 1987
A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti concernenti lavori o somministrazioni le ditte debbono prestare idonea cauzione con le modalità stabilite dal capitolato. Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente qualora la medesima vanti nei confronti della azienda un credito esigibile non inferiore al 5% dell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori e lo vincoli a tale scopo. Nel contratto debbono essere previste le penalità per inadempimento o ritardo nell'esecuzione del medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-65