Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo IV
Art. 65
73 / 101In vigore dal 1 gen 1987
A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti
concernenti lavori o somministrazioni le ditte debbono prestare idonea cauzione con le modalità stabilite dal capitolato.
Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente
qualora la medesima vanti nei confronti della azienda un credito
esigibile non inferiore al 5% dell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori e lo vincoli a tale scopo.
Nel contratto debbono essere previste le penalità per
inadempimento o ritardo nell'esecuzione del medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-65