Art. 63
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IV

Art. 63

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In vigore dal 1 gen 1987
Per gli appalti di opere pubbliche si applicano alle aziende le procedure previste dalle leggi 2 febbraio 1973, n. 14 e 3 gennaio 1978, n. 1 e, nei casi previsti, dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741, e successive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-63