Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo IV
Art. 61
69 / 101In vigore dal 1 gen 1987
La commissione amministratrice può deliberare il ricorso alla
trattativa privata nei seguenti casi:
1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia
dato luogo ad aggiudicazione;
2) per l'acquisto o noleggio o locazione di beni nazionali o
esteri la cui produzione è garantita da privativa industriale o
che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
3) per l'acquisto e locazione di immobili;
4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e
delle forniture di beni o di servizi - dovuta a circostanze
imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni
a spese ed a rischio delle ditte inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;
5) per l'affidamento di particolari studi, ricerche e
sperimentazioni, richiedenti alta competenza tecnica o scientifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-61