Art. 61
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IV

Art. 61

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In vigore dal 1 gen 1987
La commissione amministratrice può deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi: 1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione; 2) per l'acquisto o noleggio o locazione di beni nazionali o esteri la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti; 3) per l'acquisto e locazione di immobili; 4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o di servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio delle ditte inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara; 5) per l'affidamento di particolari studi, ricerche e sperimentazioni, richiedenti alta competenza tecnica o scientifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-61