Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo IV
Art. 59
67 / 101In vigore dal 1 gen 1987
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito.
Apposita commissione di gara nominata dalla commissione
amministratrice o da altro organo all'uopo delegato procede
all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.
La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.
L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara
per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-59