Art. 59
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IV

Art. 59

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In vigore dal 1 gen 1987
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito. Apposita commissione di gara nominata dalla commissione amministratrice o da altro organo all'uopo delegato procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-59