Art. 57
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IV

Art. 57

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In vigore dal 1 gen 1987
I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto-concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia secondo le modalità previste dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-57