Art. 56
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IV

Art. 56

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In vigore dal 1 gen 1987
Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, le aziende, per il perseguimento dei loro fini istituzionali, provvedono mediante contratti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-56