Art. 54
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo V

Art. 54

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In vigore dal 1 gen 1987
Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì, nel caso in cui l'assenza, ancorchè giustificata, si protragga per un intero esercizio. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro indicato nel n. 4) dell' e sottoscritto dagli intervenuti. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al sindaco, al presidente della commissione amministratrice ed al direttore dell'azienda. Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta di voti. Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-54