Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo V
Art. 53
61 / 101In vigore dal 1 gen 1987
Il collegio dei revisori, nella relazione che è tenuto a
redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la
corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture
contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei
ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
Il collegio dei revisori, deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni
trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia.
I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, agli accertamenti di competenza.
Il collegio dei revisori può chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro
indicato al punto 4) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-53