Art. 53
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo V

Art. 53

61 / 101
In vigore dal 1 gen 1987
Il collegio dei revisori, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. Il collegio dei revisori, deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza. Il collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato al punto 4) dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-53