Art. 5
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo ICapo I

Art. 5

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In vigore dal 1 gen 1987
Il comune può deliberare, con la maggioranza di cui al primo comma dell', l'estensione dell'attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa. Con lo stesso atto deliberativo è approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull'ente gestore del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-5