Art. 45
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 45

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In vigore dal 1 gen 1987
Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma, l'azienda speciale provvede nell'ordine: a) con i fondi all'uopo accantonati; b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento; c) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici; d) con prestiti anche obbligazionari; e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-45