Art. 44
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 44

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In vigore dal 1 gen 1987
Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente. Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda è tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti. Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-44