Art. 42
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IIICapo I

Art. 42

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In vigore dal 1 gen 1987
Entro il 31 marzo il direttore presenta alla commissione amministratrice il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il collegio dei revisori dei conti relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e risconti. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale, redatti in conformità dello schema approvato con decreto del Ministro del tesoro in esecuzione dell' della legge 5 agosto 1978, n. 468, e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il direttore dovrà fra l'altro indicare: a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale; b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi; c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione; d) un raffronto dei costi e dei ricavi di ciascun esercizio con i dati medi nazionali ed indici di carattere tecnico, economico e finanziario comparabili con quelli elaborati annualmente anche dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) ai fini di un giudizio in termini di economicità ed efficienza dei servizi gestiti. La commissione amministratrice delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette entro i cinque giorni successivi al collegio dei revisori per la relazione che deve essere presentata al consiglio dell'ente entro il 30 maggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-42