Art. 34
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 34

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In vigore dal 25 feb 1987
Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente spetta al direttore: a) dirigere il personale dell'azienda; b) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo; c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro; d) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale; e) presiedere alle aste e alle licitazioni private; f) stipulare i contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti dell'azienda; g) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'azienda nei casi ed entro i limiti previsti dagli e seguenti del presente regolamento; h) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento; i) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente; l) vigilare sul regolare invio dei verbali delle deliberazioni della commissione amministratrice da parte del segretario, ove esista o, in mancanza, provvedervi direttamente. Il direttore interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente od un impiegato dell'azienda previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-34