Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo II
Art. 33
16 / 101In vigore dal 1 gen 1987
Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;
b) esegue le deliberazioni della commissione amministratrice;
c) formula proposte alla commissione amministratrice nelle
materie di cui all';
d) sottopone alla commissione amministratrice lo schema del
piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
e) rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione
della commissione amministratrice quando la lite non riguarda la
riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa;
f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal
presente regolamento, dal regolamento speciale e dalla commissione amministratrice.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-33