Art. 33
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 33

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In vigore dal 1 gen 1987
Il direttore: a) ha la rappresentanza legale dell'azienda; b) esegue le deliberazioni della commissione amministratrice; c) formula proposte alla commissione amministratrice nelle materie di cui all'; d) sottopone alla commissione amministratrice lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo; e) rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione della commissione amministratrice quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa; f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente regolamento, dal regolamento speciale e dalla commissione amministratrice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-33