Art. 30
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IICapo I

Art. 30

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In vigore dal 1 gen 1987
Il presidente della commissione delega un commissario a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora sia assente o impedito anche il commissario delegato, fa le veci del presidente il commissario più anziano. Il presidente può delegare la firma degli atti di cui alla lettera c) del precedente ad uno o più commissari. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia al comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-30