Art. 27
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IICapo I

Art. 27

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In vigore dal 1 gen 1987
La commissione amministratrice è convocata dal presidente, anche su richiesta di due componenti o del direttore dell'azienda. In caso d'inerzia provvede il sindaco. In prima convocazione le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il presidente, ed, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è richiesta la presenza di tre componenti, compreso il presidente. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei votanti secondo le modalità stabilite dal regolamento speciale. Le sedute della commissione non sono pubbliche; ad esse interviene il direttore con voto consultivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-27