Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo II›Capo I
Art. 26
44 / 101In vigore dal 1 gen 1987
I componenti la commissione che non intervengano senza
giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dalla commissione stessa, salvo
ricorso dell'interessato al consiglio comunale che decide definitivamente.
Nel caso che la commissione ometta per un mese di provvedere, il presidente della commissione stessa è tenuto a segnalarlo nei
successivi dieci giorni al consiglio comunale che provvede di conseguenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-26