Art. 26
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IICapo I

Art. 26

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In vigore dal 1 gen 1987
I componenti la commissione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dalla commissione stessa, salvo ricorso dell'interessato al consiglio comunale che decide definitivamente. Nel caso che la commissione ometta per un mese di provvedere, il presidente della commissione stessa è tenuto a segnalarlo nei successivi dieci giorni al consiglio comunale che provvede di conseguenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-26