Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo II›Capo I
Art. 24
42 / 101In vigore dal 1 gen 1987
I componenti la commissione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-24