Art. 24
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IICapo I

Art. 24

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In vigore dal 1 gen 1987
I componenti la commissione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-24