Art. 23
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IICapo I

Art. 23

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In vigore dal 1 gen 1987
La commissione amministratrice: a) delibera il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale ed il conto consuntivo dell'azienda; b) delibera, con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento speciale aziendale e salve le funzioni del direttore, sull'organizzazione dell'azienda e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro; c) delibera le spese ed approva i contratti, salvo quelli di cui al secondo comma del successivo ; d) approva i capitolati; e) approva i regolamenti interni; f) delibera in generale su tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'azienda; g) esercita, salvo le funzioni attribuite al direttore, tutte le facoltà ad essa demandate dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal presente regolamento per l'amministrazione dell'azienda. Nel limite delle proprie attribuzioni, la commissione può affidare specifici incarichi ai suoi componenti od al direttore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-23