Art. 22
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IICapo I

Art. 22

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In vigore dal 1 gen 1987
La qualità di componente la commissione si perde quando si verificano le cause d'ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dall' del presente regolamento. La decadenza in tali casi è dichiarata dal consiglio comunale, anche su proposta di qualunque elettore. La proposta di decadenza deve in ogni caso essere notificata all'interessato a mezzo del messo comunale o a mezzo di raccomandata con l'avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della riunione del consiglio comunale fissata per la discussione di detta proposta. La commissione deve prendere atto delle dimissioni dei propri componenti; se omette di farlo provvede il consiglio comunale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-22