Art. 19
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IICapo I

Art. 19

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In vigore dal 1 gen 1987
La nomina dei componenti la commissione ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-19