Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo II›Capo I
Art. 19
37 / 101In vigore dal 1 gen 1987
La nomina dei componenti la commissione ha luogo a maggioranza
assoluta dei voti.
Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la
maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che
nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi.
Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-19