Art. 14
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 14

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In vigore dal 1 gen 1987
Per la determinazione del profitto di cui alla lettera c) del quarto comma dell' del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, si tiene conto dei redditi accertati ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche. Nel caso in cui il concessionario eserciti più attività o sia titolare di più concessioni, in mancanza di accertamento fiscale specifico relativo all'esercizio riscattato, si potrà tener. conto delle risultanze delle scritture contabili del concessionario, purchè regolarmente tenute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-14