Art. 12
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 12

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In vigore dal 1 gen 1987
Nella ipotesi del ricorso ai collegi arbitrali di cui al settimo e all'ottavo comma dell' del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, la deliberazione esecutiva di nomina dell'arbitro, nella quale debbono farsi fra l'altro constare i motivi e l'entità del disaccordo, sarà notificata al concessionario nei modi previsti dal terzo comma dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-12