Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 30 giu 1987
Negli articoli 734 e 736 la parte relativa alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare è soppressa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1119#art-19