Art. 19
19 / 26In vigore dal 30 giu 1987
Negli articoli 734 e 736 la parte relativa alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1119#art-19