Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 apr 1987
Gli articoli da 757 a 764, relativi alla prima e seconda scuola di specializzazione in "chirurgia d'urgenza e pronto soccorso" che muta denominazione in quella di "chirurgia d'urgenza e di pronto - soccorso", sono soppressi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1043#art-3