Capo I
Art. 4
4 / 12Trattamento normale di riversibilità per il decesso del pensionato
In vigore dal 24 set 1986
1. In caso di decesso del pensionato la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la pensione diretta, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni, in base ai dati indicati nel decreto di liquidazione del trattamento diretto secondo quanto previsto dal comma 2 dell', previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa dello stesso coniuge superstite.
2. Con le modalità indicate nel comma 1 la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilità a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni anche in mancanza dei dati relativi alle generalità degli stessi nel provvedimento di concessione della pensione diretta, previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.
3. Senza provvedimento formale si procede altresì in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di riversibilità, nonché in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette.
4. In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede altresì nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonché nei casi di consolidamento. Le predette operazioni hanno luogo senza adozione di provvedimento formale.
5. La direzione provinciale del tesoro provvede anche alla liquidazione del trattamento normale di riversibilità a favore degli altri aventi diritto mediante formale provvedimento, adottato in base alla documentata istanza degli interessati e alle risultanze degli accertamenti disposti ai fini del riconoscimento dei necessari requisiti.
6. La direzione provinciale del tesoro dà notizia alla Direzione generale degli istituti di previdenza sia dell'avvenuta concessione della pensione di riversibilità, sia della variazione o della cessazione della pensione stessa.
7. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell' della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall' della legge 1 agosto 1978, n. 436.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-08;538#art-4