Art. 3 · Trattamento normale indiretto per decesso in servizio del dipendente
Capo I

Art. 3

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Trattamento normale indiretto per decesso in servizio del dipendente

In vigore dal 24 set 1986
1. Il trattamento normale indiretto in favore dei familiari del dipendente deceduto in attività di servizio è liquidato, su domanda degli interessati, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l'ente presso cui il dipendente stesso prestava servizio trasmette entro un mese dalla morte, alla predetta Direzione generale, la domanda di pensione, la certificazione di cui al comma 1 dell' nonché la occorrente documentazione. Contestualmente l'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti per l'attribuzione del trattamento provvisorio. 3. Nel provvedimento di concessione della pensione definitiva sono indicati: le generalità del dipendente e quelle del titolare del trattamento; la data di presentazione della domanda di pensione; il servizio utile reso dal dipendente deceduto, comprensivo degli eventuali periodi o servizi riconosciuti e delle campagne di guerra; la data di decesso del dante causa; l'importo annuo lordo e la data di decorrenza della pensione; gli altri elementi previsti dall' della legge 17 aprile 1985, n. 141. 4. Si applica il disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'.
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