Art. 12 · Modificazioni ed integrazioni
Capo II

Art. 12

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Modificazioni ed integrazioni

In vigore dal 24 set 1986
1. A norma del comma 2, lettera e), dell' della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute nel presente decreto possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 agosto 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1986 Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 46
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