Art. 56 · Collaudo dei lavori e delle forniture
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo III

Art. 56

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Collaudo dei lavori e delle forniture

In vigore dal 28 mag 1987
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto. Il collaudo è eseguito da personale dell'osservatorio ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore è effettuata dal consiglio direttivo. Se i lavori di manutenzione e le forniture non superano, rispettivamente, lire 50 milioni e lire 10 milioni, è sufficiente la attestazione di regolare esecuzione rilasciata da chi ha diretto i lavori ovvero da chi ha ricevuto la fornitura. Per le apparecchiature, strumenti e simile materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha proposto il relativo acquisto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-56