Art. 50 · Licitazione privata
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo III

Art. 50

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Licitazione privata

In vigore dal 10 lug 1987
La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito. Nella lettera di invito dovranno essere inoltre precisate le modalità delle gare e il criterio scelto in base al quale si procederà all'aggiudicazione. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal consiglio direttivo avvalendosi di elenchi predisposti ed aggiornati dai competenti uffici dell'osservatorio ovvero degli albi professionali o delle categorie imprenditoriali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-50