Art. 47 · Norme generali
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo III

Art. 47

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Norme generali

In vigore dal 28 mag 1987
Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata a giudizio dell'osservatorio. È ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-47