Art. 45 · Inesigibilità dei crediti
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo II

Art. 45

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Inesigibilità dei crediti

In vigore dal 28 mag 1987
Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione del consiglio direttivo in sede di deliberazione del conto consuntivo, sentiti i revisori dei conti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-45