Art. 41 · Carico e scarico dei beni mobili
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo II

Art. 41

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Carico e scarico dei beni mobili

In vigore dal 28 mag 1987
I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo, facilmente deteriorabili e di effimero valore. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del consiglio direttivo dell'osservatorio sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili. Sulla scorta degli atti e documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-41