Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Titolo II
Art. 41
41 / 70Carico e scarico dei beni mobili
In vigore dal 28 mag 1987
I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.
Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo, facilmente deteriorabili e di effimero valore.
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del consiglio direttivo dell'osservatorio sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.
Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili.
Sulla scorta degli atti e documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-41