Art. 40 · Consegnatari dei beni mobili
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo II

Art. 40

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Consegnatari dei beni mobili

In vigore dal 28 mag 1987
I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché dalla persona all'uopo delegata dal direttore che assiste alla consegna. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'amministrazione dell'osservatorio e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-40