Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Capo VI
Art. 33
33 / 70Perenzione
In vigore dal 10 lug 1987
I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli affetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori,forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata.
Quando sorga la necessità per il pagamento richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti, le somme di volta in volta occorrenti possono essere reiscritte in conto competenza ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-33