Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Capo IV
Art. 22
22 / 70Affidamento del servizio
In vigore dal 28 mag 1987
Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio direttivo dell'osservatorio, ad un unico istituto di credito di cui all' del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, il quale custodisce altresì i titoli pubblici e privati di proprietà dell'osservatorio stesso, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-22