Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 gen 1987
Gli articoli da 237 a 240, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia che muta denominazione in ortopedia e traumatologia, sono soppressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;872#art-7